1. Quali i sono i titoli di studio che deve avere il soggetto che ricopre l’incarico di valutatore della sicurezza ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici?
Premesso che risulta necessario il possesso di una laurea magistrale (o diploma di laurea per il vecchio ordinamento), si riportano a titolo indicativo le lauree il cui possesso consente di ricoprire l’incarico di valutatore:
- Scienze chimiche (LM 54)
- Chimica industriale (LM 71)
- Farmacia e Chimica e Tecnologie farmaceutiche (LM 13)
- Biologia (LM 6)
Si rimanda al portale del MIUR per verificare le “ Equipollenze e equiparazioni tra titoli italiani” (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli).
E’ onere del valutatore della sicurezza fornire prova dell’equipollenza del titolo addotto.
Si ricorda comunque che i titoli di studio finora idonei per svolgere l’attività di valutatore della sicurezza ai sensi dell’art. 10 ter comma 1 lettera e) della Legge 713/86, quali i diplomi di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica industriale, sono idonei anche ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento 1223/2009 per svolgere l’incarico di valutatore della sicurezza.
Eventuali altri titoli di studio che potrebbero essere riconducibili a quanto indicato nel Regolamento 1223/2009 saranno presi in considerazione a seguito di apposite istanze, fermo restando che la laurea triennale non è di per sé idonea, nemmeno se corredata di master.
3. E’ sempre necessario predisporre la Documentazione informativa sul prodotto (PIF - Product Information File) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 1223/2009?
La persona responsabile, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento deve tenere a disposizione la Documentazione informativa relativa a ciascun prodotto per il quale ha effettuato la notifica sul portale CPNP (vedi punto 2).
La predisposizione del PIF secondo l’art. 11 del Regolamento 1223/2009 è necessaria per tutti i prodotti immessi sul mercato dopo l’11 luglio 2013.
Per i prodotti già messi a disposizione sul mercato prima dell’11 luglio 2013 e non più immessi sul mercato successivamente all’11 luglio 2013, non è necessario predisporre il PIF come previsto all’art. 11 del Reg. 1223/2009, essendo stato predisposto il dossier secondo quanto disposto dalla Legge 713/86, art. 10-ter.