Le disposizioni generali in materia di etichettatura, valide anche nel caso di alimenti addizionati, e le relative definizioni sono contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
- Per i prodotti addizionati disciplinati dal Reg. 1925/2006 è obbligatoria l'etichettatura nutrizionale con schema completo ai sensi della Dir. 90/496/CEE e successive modifiche, che deve riportare le seguenti informazioni:
- valore energetico,
- quantità di proteine/100g o 100ml,
- quantità di glucidi/100g o 100ml, di cui zuccheri,
- quantità di lipidi/100g o 100ml, di cui acidi grassi saturi,
- quantità di fibre alimentari /100g o 100ml
- quantità di sodio/100g o 100ml.
La dichiarazione del valore energetico e del tenore in nutrienti deve essere presentata sotto forma numerica con unità di misura specifiche. Le informazioni sono espresse per 100 g e 100 ml e/o per imballaggio.
L'etichettatura nutrizionale può riguardare anche le quantità di amidi, di polioli, di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, di colesterolo.
- Le informazioni da fornire consistono nelle quantità totali di vitamine e minerali aggiunti all'alimento e in quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE. Le dichiarazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti devono essere espresse sotto forma numerica con unità di misura specifiche per 100g o 100ml ed inoltre in percentuale dell'apporto giornaliero raccomandato.
- Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non devono figurare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive.
- L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono trarre in errore o ingannare il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.
- L'etichettatura può contenere affermazioni sulle proprietà nutritive o fisiologiche (claims) dell’alimento, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006.