La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in un Paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:
- cittadini NON comunitari
- cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera
Cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera
DIRITTO DI STABILIMENTO
I cittadini dell’Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera ed intendono svolgere stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del loro titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
La procedura è diversificata a seconda delle professioni:
- per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei requisiti minimi di formazione, previsti dalla norma a fondamento del riconoscimento.
In particolare, dovranno essere compilati i seguenti moduli di domanda, distinti per singola professione:
- i medici chirurghi il MODELLO A1M, i medici specialisti il MODELLO A1MS, i medici veterinari MODELLO A1V, i farmacisti MODELLO A1F, gli odontoiatri MODELLO A1D, gli odontoiatri specialisti MODELLO A1DS, i documenti da presentare per tutte le suddette professioni sono indicati nell' ALLEGATO A1
- I medici di medicina generale il MODELLO A2, i documenti da presentare sono indicati nell' ALLEGATO A2
- gli infermieri ed ostetriche il MODELLO A3, i documenti da presentare sono indicati nell' ALLEGATO A3
- gli psicologi e gli psicoterapeutiil MODELLO M, i documenti da presentare sono indicati nell' ALLEGATO M
Per tutte le altre professioni, gli interessati dovranno compilare il MODELLO B e presentare i documenti dell'ALLEGATO B
DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, farmacista, medico veterinario, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere o ostetrica è prevista anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione europea, dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione Europea, dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
Per esercitare tale diritto, tali professionisti dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione :
- la data
- la struttura
- la motivazione
- le informazioni sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale
dovranno inoltre presentare i documenti indicati nell’ALLEGATO C1 e compilare i relativi modelli come di seguito indicato:
- medici chirurghi il MODELLO C1 MEDICO CHIRURGO
- medici specialisti il MODELLO C1 MEDICO SPECIALISTA
- farmacisti il MODELLO C1 FARMACISTA
- medici veterinari il MODELLO C1 MEDICO VETERINARIO
- odontoiatri il MODELLO C1 ODONTOIATRA
- odontoiatri specialisti il MODELLO C1 ODONTOIATRA SPECIALISTA.
- infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO C2
Consulta le schede servizi nella sezione Moduli e servizi - Riconoscimento titoli esteri comunitari oppure cerca la scheda nell'instradatore
La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in un Paese dell'Unione Europea, dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:
- cittadini dell'Unione Europea, dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera
- cittadini NON comunitari
Cittadini NON comunitari
I cittadini non comunitari, in possesso di titoli conseguiti in un Paese comunitario, dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della loro professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del loro titolo.
Per ottenere il riconoscimento, dovranno compilare i seguenti moduli di domanda, distinti per singola professione:
- medici chirurghi il MODELLO D3 MEDICO
- medici veterinari il MODELLO D3 VETERINARIO
- farmacisti il MODELLO D3 FARMACISTA
- odontoiatri il MODELLO D3 ODONTOIATRA
- I documenti da presentare sono indicati nell' ALLEGATO D3
- I documenti da presentare sono indicati nell' ALLEGATO D3
- psicologi il MODELLO M
- I documenti da presentare sono indicati nell'ALLEGATO M
- I documenti da presentare sono indicati nell'ALLEGATO M
- psicoterapeuti il MODELLO M1
- I documenti da presentare sono indicati nell'ALLEGATO M
Tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D2
Consulta le schede servizi nella sezione Moduli e servizi - Riconoscimento titoli esteri comunitari oppure cerca la scheda nell'instradatore
Rinnovo decreto di riconoscimento
I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extra-comunitari perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del dPR 31 agosto 1999, n. 394.
Per ottenere il rinnovo del decreto di riconoscimento il cittadino extra-comunitario dovrà compilare il seguente modulo di domanda:
- Modello rinnovo decreto allegando i documenti indicati nell’Allegato rinnovo decreto
I cittadini comunitari, qualora sia richiesta la copia autenticata di un documento, possono produrre ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata secondo le modalità indicate nella stessa.
L'amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
Restituzione documenti
Per richiedere la restituzione dei documenti relativi al titolo professionale dell’area sanitaria conseguito:
- in un Paese dell'Unione europea da cittadini comunitari
- in un Paese dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e nella Confederazione Svizzera dai rispettivi cittadini
- in un Paese non dell’UE da cittadini comunitari e/o extracomunitari
è necessario presentare tutta la documentazione prevista nell'Allegato e compliare il modello di richiesta documentazione.